ISTRUZIONI  PER  LA  RACCOLTA  FIRME:
-valide sia per le firme di sostegno alla richiesta di Referendum sia per quelle di presentazione del DDL-

Moduli

Cliccando qui sotto sui relativi link, sarà possibile scaricare i moduli per la sottoscrizione sia della richiesta di referendum, sia del Disegno di Legge di iniziativa Popolare.

Modulo_referendum

Modulo DDL di iniziativa popolare

ATTENZIONE, però!

I documenti scaricati sono su pagine in formato A4, che NON E' il formato richiesto.

Chi volesse utilizzarli, deve avere la possibilità di farli stampare in formato protocollo:

  • ogni foglio -di quattro facciate-, aperto, deve misurare cm 42,6 x cm 30,8;

  • la carta usata deve avere grammatura di 90/100 gr;

  • il colore della stampa dev'essere PANTONE UNCOATED 305 (BLU)

(formati diversi comportano l'annullamento di tutte le firme raccolte sui moduli 'sbagliati').

 

Chi volesse richiederci i moduli, ce li può chiedere via e-mail.

Li spediremo contrassegno: 0,15 Euro ogni modulo per firme di sottoscrizione alla domanda di referendum e 2,00 Euro ogni modulo per firme di sottoscrizione al Disegno di Legge di iniziativa popolare. 

I  MODULI  DEVONO ESSERE VIDIMATI

ma  SOLO QUANDO SARA'  DATO  IL  VIA  ALLA  RACCOLTA  DELLE  FIRME

(perché non saranno considerate valide né le firme apposte su moduli non vidimati né quelle apposte su moduli vidimati più di 90 giorni prima della consegna delle firme raccolte)

I moduli per la raccolta delle firme debbono dunque essere preventivamente vidimati dai seguenti soggetti (la vidimazione deve essere eseguita entro 48 ore dalla consegna dei moduli da parte dei rappresentanti del Comitato promotore):

- il Segretario Comunale o un impiegato comunale da lui delegato L’appartenenza all’ufficio di segreteria è condizione tassativa; deve in qualche modo risultare da quanto scritto sul modulo, così come il fatto che il funzionario opera su delega del segretario comunale. La delega può risultare anche da un atto di delega a parte che deve però essere sempre allegato ai moduli, ancor meglio se risulta da un timbro ad hoc.

- il Cancelliere Capo di Tribunale o funzionario delegato: Cioè la firma del cancelliere capo o primo dirigente o dirigente superiore della cancelleria dell’ufficio giudiziario - ossia Corte d’Appello, Tribunale o Pretura. La legge parla di firma del funzionario preposto all’Ufficio, cioè del massimo responsabile dello stesso. In realtà, però, dalla tabella delle irregolarità fornita dalla Cassazione, e da una risposta ad un quesito posto alla medesima in un precedente referendum, si desume che e’ sufficiente la firma di persone appartenenti agli uffici previsti dalla legge, quindi anche di un cancelliere non dirigente la cancelleria o di un funzionario appartenente alla segreteria comunale.

 

L'operazione di vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio. E' operata nell'apposito spazio della prima facciata del singolo modulo

COME  COMPILARE  I  MODULI

I dati da inserire nei moduli sono:

- nella prima casella a sinistra cognome e nome (anche scritti uno sopra all'altro, nella stessa casella);

- nella seconda casella, luogo e data di nascita (anche scritti su due righe, nella stessa casella);

- nella terza casella il Comune in cui il firmatario è presente nelle liste elettorali;

- nella quarta casella deve essere apposta la firma.

E' bene che i dati siano ricopiati da un documento consegnato dal firmatario, al fine di evitare errori (gli estremi del documento di identificazione NON devono essere trascritti sui moduli).

E' bene chiedere conferma al firmatario della persistenza della sua presenza nelle liste elettorali del Comune indicato. Se non coinidente, INDICARE SOLO IL NOME DEL COMUNE INDICATO DAL FIRMATARIO

Sarà comodo raccogliere su moduli distinti le firme dei votanti nel Comune in cui si stanno raccogliendo le firme e quelle di votanti in comuni diversi.

LE  FIRME  RACCOLTE  DEVONO  ESSERE  AUTENTICATE

  Possono essere autenticatori:

  • notai ****,

  • giudici di pace */*,

  • cancellieri o collaboratori delle cancellerie delle Preture, dei Tribunali, delle Corti d'Appello, */*

  • segretari delle Procure della Repubblica, */*

  • Presidenti delle Province **, Sindaci * di Comuni, funzionari incaricati dai medesimi,

  • segretari comunali* o provinciali**,

  • assessori comunali* o provinciali**,

  • consiglieri comunali* o provinciali** (che però, preventivamente e per iscritto -è bene avere ricevuta-, devono informare i Sindaci o i Presidenti delle Province della loro disponibilità a fungere da autenticatori),

  • Presidenti e Vice-presidenti dei Consigli Circoscrizionali°°.

 

COMPETENZA  TERRITORIALE  DEGLI  AUTENTICATORI

PREMESSO CHE QUALUNQUE AUTENTICATORE PUO' AUTENTICARE FIRME DI UN QUALSIASI CITTADINO ITALIANO OVUNQUE RESIDENTE,

E' NECESSARIO CHE, NELL'AUTENTICA INSERITA A FINE DI OGNI PAGINA FIGURI IL CORRETTO LUOGO DI RACCOLTA DELLE FIRME AUTENTICATE:

**** i notai possono operare su tutto il territorio nazionale;

*/* i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia possono operare solo nei Comuni che rientrino nella loro Giurisdizione;

** Presidenti della Provincia, Consiglieri ed Assessori Provinciali o funzionari incaricati dei Presidenti di Province possono operare solo all'interno del territorio della loro Provincia;

* Sindaci, Consiglieri ed Assessori Comunali, nonché funzionari incaricati dal Sindaco possono operare solo all'interno del territorio del loro Comune;

°° i Presidenti e/o Vice-Presidenti di Circoscrizione possono operare solo all'interno della loro Circoscrizione.

 

CORRETTEZZA  DEL  NUMERO  DELLE  FIRME  AUTENTICATE

Se il numero di firme autenticate, indicato nell’autentica inserita a fine pagina, non corrisponde esattamente al numero delle firme apposte, la Corte di Cassazione annulla tutte le sottoscrizioni della pagina stessa (sia che l’errore sia per difetto che per eccesso).

Ogni errore eventualmente commesso dall’autenticatore va corretto, apponendo accanto alla correzione un ulteriore bollo dell’ufficio ed un’ulteriore firma dell’autenticatore.

RICHIESTA  DEI  CERTIFICATI  (anche collettivi)  DI ISCRIZIONE  NELLE  LISTE  ELETTORALI  DEI  COMUNI

Raccolte le firme, gli organizzatori della raccolta dovranno presentare ai Comuni di iscrizione dei vari elettori che avranno sottoscritto i moduli, un elenco degli elettori stessi, richiedendone i certificati di iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

Il Comune dovrà consegnare ai richiedenti i certificati stessi entro 48 ore dalla presentazione della richiesta.

(è per facilitare questa operazione che è bene che, nei moduli, si tengano il più separate possibile le firme di elettori di Comuni diversi)