... a sostegno dell'ammissibilità anche 'politica' del Referendum proposto

Gli scopi che questa iniziativa punta a raggiungere sono:

- quello di arginare l’incombente rischio di evoluzione anti-democratica della Repubblica;

- quello di recuperare (o conquistare) un briciolo di quella sovranità popolare sulle Istituzioni Democratiche proclamata dall’articolo 1 della Costituzione, imponendo l’approvazione referendaria per le modifiche alla Costituzione stessa;

- quello di conferire al popolo sovrano il potere di intervenire a difesa della propria sovranità quando essa sia messa a rischio (o direttamente ceduta) da accordi internazionali stipulati e ratificati dall’oligarchia partitocratica dominante. 

SENTENZA N. 16/1978 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sappiamo che nella sentenza n. 16, pronunciata il giorno 02/02/1978, la Corte Costituzionale, al punto 3 del ‘Considerato in diritto’, scriveva:

... omissis ...

In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza di leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto o in parte – la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” considerate dall’art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).

... omissis ...

In tal modo si intendeva riservare al Parlamento ogni possibile intervento sulla Costituzione della Repubblica Italiana, fatto salvo il ricorso a referendum confermativo, da tenersi SOLO in determinate condizioni, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione stessa.

Nella stessa sentenza, però, la Corte Costituzionale scriveva:

... omissis ...

Ciò non toglie, però, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle "leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". Tale interpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto - postulato più che dimostrato - che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilità, contenuta nel capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove é altrettanto sostenibile - in ipotesi - che essa presuppone una serie di cause inespresse, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo.

... omissis ...

Qui, la Corte si esprimeva nel senso di una interpretazione estensiva (oltre i casi espressamente elencati dal dettato costituzionale) del suo potere di giungere al diniego della ammissibilità di referendum, a seguito della valutazione delle conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di abrogazione di norme strettamente connesse al funzionamento corretto delle istituzioni repubblicane.

Rivendicava più avanti, peraltro, il suo potere-dovere di giudicare sulla ammissibilità dei referendum, con riferimento al 1° comma dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 dell’11/03/1953:

... omissis ...

Del resto, una testuale conferma di ciò deriva per l'appunto da quell'art. 2 primo comma della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui "spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso". Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste "presentate a norma dell'articolo 75", tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilità dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un "referendum popolare" e se gli atti che ne formano l'oggetto rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente suscettibili di essere abrogate dal corpo elettorale.

... omissis ...

La Corte Costituzionale, cioè, affermava il suo potere-dovere di interpretare sempre e comunque il dettato dell’articolo 75 della Costituzione nel giudicare sulla ammissibilità dei Referendum popolari abrogativi.

I cittadini proponenti questo referendum abrogativo ricordano che il primo comma dell’articolo 75 della Costituzione, citato dalla sentenza n. 16/1978 della Corte Costituzionale recita:

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

e sottolineano che tale comma, oltre che “di atto avente valore di legge”, parla di “legge”, senza aggiungere alcun aggettivo: né “ordinaria”, né “costituzionale”, né alcun altro.

Per questo, i cittadini proponenti questo referendum

ritengono che l’esclusione dal poter essere oggetto di referendum delle materie elencate nella sentenza 16/1978 debba essere interpretata come strettamente inerente la sentenza stessa;

e sostengono che la Corte Costituzionale detenga il potere di sentenziare diversamente da quanto stabilito oltre trenta anni orsono da una Corte Costituzionale che, ovviamente, aveva composizione diversa;

osano sperare che la Consulta possa operare una scelta diversa per almeno tre motivi:

1. dopo il 1978, sono avvenuti cambiamenti molto significativi nella vita della Repubblica. Cambiamenti che hanno fatto clamorosamente venir meno il principale implicito presupposto di quella sentenza (il presupposto che il Parlamento rappresentasse compiutamente e ‘correttamente’ il POPOLO SOVRANO): cambiamenti che, grazie al tenere platealmente in “non cale” l’articolo 51 della Costituzione, la messo una oligarchia partitocratica nella condizione di riuscire

    ad escludere chi non si riconosca in essa sia dalla gestione politica della Repubblica, sia dal rappresentare l’Italia al Parlamento Europeo (ci cui qui non parleremo);

    a falsare i rapporti di proporzionale rappresentatività del Parlamento rispetto alla composizione ‘politica’ della nazione;

2. considerata l’attuale legislazione elettorale e la sua ripromessa evoluzione, i vigenti articoli 75 e 138 della Costituzione lasciano la porta spalancata all’evoluzione in senso drasticamente anti-democratico della Repubblica;

3. in ogni caso, la aliquota di rappresentanza (e di rappresentatività) delle forze politiche presenti in Parlamento non è sicuramente mai disputata sui temi costituzionali, che sono, per loro natura, infinitamente superiori alle beghe propagandistiche di parte, per cui, al popolo sovrano dovrebbe sempre essere riconosciuto il potere di dire l’ultima parola nella difesa delle Istituzioni della Repubblica.

 

CAMBIAMENTI POLITICO-ISTITUZIONALI INTERVENUTI DOPO IL 1978

Negli anni successivi alla pronuncia della sentenza n. 16/1978, si è verificato un articolato e puntiglioso attacco a quel minimo di rappresentatività che il Parlamento Italiano in quel 1978 riusciva a conservare:

essendo eletto senza che ci fossero ‘sbarramenti’ tali da escludere le minoranze che, col recupero dei resti, riuscivano ad essere presenti ed a portare nelle istituzioni la voce e le istanze dei loro elettori;

essendo determinata, la sua composizione, da preferenze espresse dai cittadini.

Aggressione ‘normativa’ alla rappresentatività

Nel nel 1993, la classe politica volle dare una interpretazione di comodo ad un risultato referendario chiarissimo nei numeri, ma tutt’altro che chiaro nella formulazione del quesito e gravemente lacunoso nella fase di esplicazione agli elettori delle possibili ripercussioni sulla politica nazionale.

Si stravolse il sistema elettorale riservando in pratica alle segreterie dei partiti la definizione diretta del 75% della composizione delle Camere. Il “Mattarellum”, infatti, portò l’oligarchia partitocratica a concordare preventivamente al proprio interno l’assegnazione ai Candidati da essa preferiti della candidatura nei Collegi Elettorali ‘sicuri’.

La legge 270/2005, poi,

imponendo che l’elezione del 100% dei Parlamentari avvenga su liste bloccate (compilate dai vertici dell’oligarchia partitocratica), sancisce l’esautoramento dei cittadini dal potere di scegliere i suoi rappresentanti nel Parlamento, anche alla luce della “Appropriazione dell’esclusiva” e dell’”Occupazione finanziaria” di cui al seguito;

imponendo uno sbarramento al 4% (per la Camera) ed all’8% regionale (al Senato), ha determinato due forme di esclusione dell’esistenza di rappresentanze autonome di cittadini italiani non disposti ad inchinarsi all’oligarchia

la prima e più subdola forma di esclusione è consistita nella forzatura delle forze elettorali minori ad inginocchiarsi ai più potenti per poter entrare nelle loro liste (seppure in posizione subalterna – vedi ‘liste bloccate’),

la seconda forma si è concretizzata nel mancato raggiungimento delle soglie previste da parte di diverse formazioni nazionali e/o locali);

prevedendo la concessione di un ‘premio di maggioranza’, la legge 270/2005 ha fatto sì che con il 47% dei voti validi (45.4 dei voti espressi – 37% del corpo elettorale), una coalizione abbia conseguito il 55% dei seggi del Parlamento, che evidentemente risulta anche per questo scarsamente rappresentativo della nazione (oltre che per quanto evidenziato al punto precedente).

Appropriazione (o ferreo consolidamento) dell’esclusiva

Gli scriventi non dispongono di documentazione sufficiente a stabilire quali fossero, nel 1978, i tempi concessi per l’espletamento delle formalità di accesso alle candidature. Desiderano, comunque, esporre e sottolineare quale sia la normativa attualmente vigente, ORIENTATA AD OSTACOLARE E/O ESCLUDERE CHI NON APPARTENGA ALLA OLIGARCHIA PARTITOCRATICA PURTROPPO DOMINANTE.

La versione vigente del DPR 361/1957 (legge elettorale per la Camera) dispone che i cittadini “ORDINARI”, cioè quelli non appartenenti all’oligarchia più volte citata, per presentarsi alle elezioni siano costretti a muoversi nei tempi indicati a seguire:

(ARTICOLO 15 DEL CITATO DPR) i contrassegni elettorali di lista possano essere presentati al Ministero dell’Interno SOLO A PARTIRE DAL 44° GIORNO E FINO AL 42° GIORNO ANTECEDENTI IL GIORNO DELLE ELEZIONI (e qualsiasi deposito precedente di un contrassegno NUOVO è assolutamente nullo);

(ARTICOLO 16 DEL DPR 361/1957) l’accettazione dei contrassegni di lista da parte del competente Ufficio del Ministero possa avvenire fino a due giorni dopo la scadenza dei termini del deposito (CIOÈ IL 40° GIORNO ANTECEDENTE IL GIORNO DELLE ELEZIONI), ma il Ministero può anche chiederne la sostituzione (da formalizzare entro due giorni – 38° ANTECEDENTE IL GIORNO DELLE ELEZIONI), può anche essere presentata opposizione alla richiesta di sostituzione del contrassegno (SEMPRE ENTRO DUE GIORNI – SEMPRE 38° GIORNO), opposizione cui l’Ufficio elettorale nazionale può impiegare ulteriori due giorni a rispondere (E SIAMO AL 36° GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI!);

(ARTICOLO 20, QUINTO COMMA, STESSO DPR) sui moduli utilizzati nella raccolta delle firme, sia riportato il contrassegno di lista (DISPONIBILE, NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI, IL 40° GIORNO ANTECEDENTE IL GIORNO DELLE ELEZIONI – NEL PEGGIORE DEI CASI SOLO IL 36° GIORNO ANTECEDENTE ALLE ELEZIONI);

(SEMPRE ARTICOLO 20, QUINTO COMMA DELLA STESSO DPR) sui moduli utilizzati nella raccolta delle firme, sia riportata la lista dei candidati (CHE, QUINDI, DEVE ESSERE DEFINITA “PRIMA” – mentre “chi c’è già” ha tempo fino all’ultimo minuto per redigerle!);

(ARTICOLO 20, TERZO COMMA, STESSO DPR) siano richiesti ai Comuni i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste (ED I COMUNI HANNO UN GIORNO DI TEMPO PER PRODURLI - ARTICOLO 20, QUARTO COMMA)- quindi, di giorni disponibili per eseguire tutte le operazioni richieste ce n’è uno in meno per tutte le altre operazioni;

siano raccolti i certificati elettorali di cui sopra, andandoli a ritirare presso i Comuni, sparsi sul territorio del Collegio/Circoscrizione!);

(ARTICOLO 20, PRIMO COMMA, STESSO DPR) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SIA PRESENTATA ENTRO IL 34° GIORNO ANTECEDENTE IL GIORNO DELLE ELEZIONI.

Eseguendo un calcolo elementare, si scopre che, a chi voglia entrare ex-novo nell’agone elettorale, al di fuori dell’imperante oligarchia dei partiti, la vigente normativa concede:

· (nella migliore delle ipotesi) solo CINQUE GIORNI (dalla sera del 40° alla sera del 34° giorno, meno quello concesso ai Comuni per produrre i certificati elettorali richiesti, per:

- stampare i moduli di raccolta firme,

- distribuire i moduli stessi sui territori dei collegi/circoscrizioni e depositarli presso uffici ‘autenticatori’, cioè presso chi sia autorizzato ad autenticare le firme di sottoscrizione delle liste;

- contattare, convincere e convogliare, in tutta Italia, oltre 110.000 cittadini (nel 2008 ‘solo’ oltre 55.000) presso le ‘istituzioni’ di cui al punto precedente, facendoli firmare 2 volte, per Camera e Senato –se di età superiore a 25 anni- ed una volta sola se di età compresa tra 18 e 25 anni;

- ritirare i moduli sottoscritti ed autenticati, dagli uffici degli ‘autenticatori’;

- produrre gli elenchi dei sottoscrittori, dividendoli sia Comune per Comune sia in ragione del loro essere riferiti a sottoscrizione di candidature per la Camera e per il Senato;

- trasmettere gli elenchi di cui al punto precedente ai Comuni perché producano i relativi certificati elettorali;

- raccogliere (dopo 24 ore) i certificati elettorali di cui al punto precedente;

- raccogliere e coordinare elenchi, certificati e restante documentazione;

- recarsi all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (Camera) o Regionale (Senato), per depositare tutta la richiesta documentazione;

· (nella peggiore delle ipotesi, cioè l’ultima indicata nel precedente punto 2) il tempo concesso per tutte le operazioni appena elencate rimane di UN SOLO GIORNO!

Dovrebbe apparire chiaro a chiunque che un qualunque gruppo di cittadini ‘ordinari’, cioè che non possano disporre di risorse pressoché illimitate, non può essere in grado di compiere una IMPRESA del genere.

A fronte delle difficoltà presentate dall’”IMPRESA” di cui sopra, la legge elettorale 270/2005 ha modificato il DPR 361/1957 all’ARTICOLO 18 BIS, IL CUI SECONDO COMMA ORA RECITA:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. ... omissis ... Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

In forza di questo secondo comma dell’articolo 18 bis del DPR 361/1957, quindi, i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all’inizio di una legislatura sono automaticamente esonerati dal dover percorrere l’iter defadigante cui sono costretti i “cittadini ordinari”, cioè quelli che fanno parte della struttura partitocratica.

Non solo, ALLA STESSA OLIGARCHIA VIENE CONCESSO IL DIRITTO DI COOPTARE TRA I PRIVILEGIATI (esonerati dal dover percorrere tutto il già richiamato iter) ANCHE ALTRI GRUPPI CHE SI SIANO INCHINATI AD ALLEARSI CON ‘LORO’, CON “CHI C’È GIÀ”.

Quanto sopra, però, non poteva essere considerato un privilegio sufficiente da chi occupava nel febbraio 2008 i vertici politici della Repubblica: infatti tanti gruppi parlamentari, tra cui anche i gruppi parlamentari del PD e del PDL presentatisi alle ultime elezioni, si sono formati nel corso della legislatura (addirittura quando la legislatura era in dirittura d’arrivo, se non in coma irreversibile) ... ed è successo, ... STRANAMENTE, che sia stato emanato un Decreto Legge (il 24/2008) e che sia stata promulgata la Legge di conversione del Decreto stesso (Legge 30/2008) che hanno eliminato ogni dubbio sul persistere dei privilegi di cui sopra.

L’articolo 4 del testo coordinato del DL 24/2008 e della Legge 30/2008, che è ostentatamente intitolato “Esonero dalle sottoscrizioni delle liste” – come se esonerare qualcuno da qualcosa non costituisca già di per sé una violazione del principio di eguaglianza nei confronti di chi non sia esonerato-, recita infatti:

Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. ... omissis ...

Gli scriventi ritengono che la condizione attuale della legislazione elettorale sia tale da configurare quella “Appropriazione (o ferreo consolidamento) dell’esclusiva” di cui al titolo di questo capitoletto.

Occupazione ‘finanziaria’

Nonostante che oltre l’80% degli aventi diritto al voto del popolo italiano, chiamato ad esprimersi sull’argomento, avesse nettamente respinto l’ipotesi di consentire alla Repubblica di versare quattrini alla partitocrazia (quesito semplice, non passibile di interpretazioni estrose),

· già nel 1997 l’oligarchia partitocratica si assegnò circa 83 milioni di Euro (Legge 2/97),

· nel 1998 se ne assegnò circa 57 (articolo 30 Legge 146/98 – infiltrato, unico articolo di ‘spesa’, in una legge che trattava solo di ‘entrate’),

· nel 1999 circa 85 milioni (legge 157/99),

· nel 2000 circa 100 milioni (idem)

· nel 2001, sempre sulla base della legge 157/99, 100 milioni;

· e dal 2001, hanno continuato ad inventarsi motivi per acquisire quattrini estraendoli dalle casse esauste dello Stato: ‘rimborsi elettorali’ per elezioni amministrative, ‘rimborsi elettorali’ per referendum;

· dal 2006, poi, i 100 milioni di base sono diventati quinquennali in relazione alla celebrazione di elezioni politiche, cosicché da oggi (2008) al 2010 i nostri politici si prenderanno , come base, 200 milioni all’anno

· salvo che nel 2009, anno in cui, CON LA SCUSA DEL REFERENDUM (incredibile) PREVISTO E DELLE ELEZIONI EUROPEE, LA PARTITOCRAZIA ITALIANA ARRIVERÀ AD INCASSARE NON MENO DI 400 MILIONI DI EURO, MENTRE TUTTI GLI ALTRI CITTADINI CHE VOLESSERO FARE ATTIVITÀ POLITICHE FUORI DA QUELL’OLIGARCHIA POTRANNO ... STARE A GUARDARE.

È chiaro come la disponibilità di questi mezzi consenta all’oligarchia partitocratica di essere onnipresente con la sua propaganda palese o occulta, ed a mettere chi non appartenga ad essa

nell’impossibilità di “accedere in condizioni di eguaglianza alla cariche elettive” (Art. 51 della Costituzione),

nell’impossibilità di essere presente a rappresentare istanze estranee a tale oligarchia;

nell’impossibilità di contribuire a rendere il Parlamento veramente rappresentativo del ‘popolo sovrano’.

 

PORTA SPALANCATA ALLA DERIVA AUTORITARIA

Già nella situazione attuale, stante la legge elettorale vigente, esiste il rischio che la Repubblica cada in balìa di una minoranza.

È infatti evidente come non sia fuori dalle concrete possibilità futuribili che un ‘partito’ possa conquistare da solo un 40% di voti validi (30-32% del corpo elettorale), conquistando così il 55% dei seggi Parlamentari, e che riesca a trascinare con sé, in una alleanza di potere, deputati o forze parlamentari che dispongano di un ulteriore 12% dei seggi (anche grazie all’”eliminazione” dal concorso alla ripartizione dei seggi residui delle forze politiche che non raggiungano il 4% dei voti validi), pur conquistando meno del 10% dei suffragi.

NOTA: in riferimento ai seggi conquistati da liste che hanno perso le elezioni, si fa notare come, per effetto dell’eliminazione delle liste “sbarrate”, l’Italia dei Valori (4.37% dei voti validi) abbia conquistato in Italia il 4,53% dei seggi della Camera, mentre il PD (33,17% dei voti validi) abbia ottenuto il 34,14% dei seggi, e, addirittura, al Senato, il PD (33.69% dei suffragi) abbia ottenuto il 37,54% dei seggi, e l’Italia dei Valori (4.31% dei suffragi) il 4,53% dei seggi. È tutt’altro che impossibile, cioè, che una forza ‘secondaria’ e ‘battuta’ che conquisti anche meno del 10% dei suffragi, riesca ad accaparrarsi il 12% dei seggi Parlamentari.

In questa situazione, basterebbe un accordo-‘inciucio’ delle due forze di cui sopra (55% + 12% = 67% dei seggi) perché le stesse, pur senza avere la maggioranza dei voti validi né del totale dei voti espressi né TANTO MENO del corpo elettorale, abbiano mano libera nell’intervenire sulla Costituzione senza che nessuno possa interferire.

Questo quadro diverrebbe di immediata attualità se la propaganda sponsorizzata da chi intenda procedere alla occupazione in pianta stabile del potere riuscirà a far approvare l’incredibile Referendum che punta ad assicurare il 55% dei seggi parlamentari al solo partito che conquisti la maggioranza relativa.

 

MANCATA DISPUTA ELETTORALE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI

I cittadini proponenti questo referendum abrogativo sottolineano un altro motivo che a loro avviso rende indispensabile la attribuzione al ‘popolo sovrano’ del potere di approvare o respingere le riforme costituzionali.

Il motivo si basa sulla presa d’atto che la disputa elettorale verte sistematicamente su temi che non riguardano mai le riforme della Costituzione, o, quando e se le riguardano, essi sono dispersi in un mare di altri argomenti che influiscono sulle scelte dei votanti.

Tutto questo fa scadere ad un livello infimo l’incidenza dei problemi costituzionali sui temi elettorali: per questo, essendo per contro di evidente interesse superiore l’evoluzio-ne delle Istituzioni rispetto alle beghe elettorali ‘ordinarie’, gli scriventi sostengono che sia assolutamente necessario

che tutte le riforme costituzionali siano sottoposte a referendum prima di entrare in vigore;

che il popolo sovrano possa intervenire sulla ratifica dei trattati internazionali, per evitare di dover subire le beffe di chi, chiamando “trattato” (di Lisbona) un documento che definisce una sovra-Costituzione, decida di cedere parte della sovranità nazionale e popolare a strutture istituzionali diverse dalla Repubblica Italiana (sia chiaro: gli scriventi non sono affatto anti-europeisti, ma ritengono che, prima di cedere ad altri parte della sovranità popolare sancita dal primo articolo della Costituzione, chi ha il potere di stipulare trattati debba degnarsi di chiedere il parere vincolante del detentore ultimo della sovranità stessa – dopo avere chiaramente e diffusamente spiegato il contenuto della sovra-Costituzione che si intende adottare).

 

TENSIONE ALLA SALVAGUARDIA DELLE ISTITUZIONI

I cittadini proponenti questo referendum desiderano sottolineare come l’eventuale approvazione del referendum medesimo NON INDEBOLIREBBE LE ISTITUZIONI, anzi, prevedendo l’obbligatorietà del referendum popolare, le metterebbe al riparo da eventuali ‘avventure’ del tipo di quelle paventate nel capitoletto ‘PORTE SPALANCATE ALLA DERIVA AUTORITARIA’.

Non verrebbe eluso il Parlamento, che resterebbe sempre l’Istituzione incaricata di redigere e di approvare qualsiasi legge.

 

SEMPLICITÀ ED UNIVOCITÀ DEL QUESITO

Da ultimo, i cittadini proponenti questo referendum vogliono sottolineare anche l’estrema semplicità ed univocità del quesito referendario, che non si presta ad interpretazioni fantasiose o tendenziose da parte di chicchesia: il ‘popolo sovrano’ chiede che venga elevato il livello dell’esercizio della sua sovranità, mediante l’acquisizione del potere diretto di dire l’ultima parola sui cambiamenti della legge fondamentale della Repubblica.